Prestito tra privati esempio

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Il prestito tra privati rappresenta una sorta di mistero per molte persone. Se ne parla molto, spesso a sproposito, contribuendo in tal modo ad allontanare da questa soluzione persone le quali potrebbero invece trovare in essa una soluzione alle proprie difficoltà economiche. Acuite dalla pratica impossibilità di relazionarsi con il sistema creditizio tradizionale.

Il quale, a sua volta, ha tutto l’interesse ad impedire che vengano conosciute forme alternative di credito. Le quali andrebbero a prosciugare un bacino di utenza il quale, per sua precisa scelta, è peraltro già molto limitato. A causa di criteri selettivi sempre più stringenti, tesi ad eliminare tutti coloro che non siano in grado di dimostrare il possedimento dei requisiti in termini di capacità reddituale o patrimoniale e di merito creditizio.

Proprio per questo motivo occorre cercare di conoscerlo nei particolari. In modo da ravvisarne gli eventuali vantaggi, soprattutto in relazione alla propria situazione personale. Proviamo a farlo in questa sede.

Cos’è il prestito tra privati

Il prestito tra privati è quella forma di finanziamento che si realizza mediante un accordo tra soggetti estranei al sistema creditizio tradizionale. Ovvero senza l’intervento di una banca o di una finanziaria.

A stipularne uno possono essere appunto due semplici cittadini, ad esempio due familiari o conoscenti di vecchia data, i quali per farlo ricorrono ad un accordo diretto sotto forma di scrittura privata, oppure all’intermediazione di una piattaforma online. In questo secondo caso si parla di social lending, una formula sempre più gettonata anche nel nostro Paese. Come dimostrano le statistiche elaborate al riguardo.

Quando si decide di ricorrere ad esso, occorre naturalmente cercare di capirne i reali vantaggi. Si tratta in effetti del modo migliore per evitare l’insorgere di possibili complicazioni e chiarire ogni aspetto del contratto stipulato tra le parti. Aprendo la strada in tal modo ad una soluzione in grado di accontentare le controparti.

I vantaggi del prestito tra privati

Il prestito tra privati è effettivamente in grado di regalare alcuni vantaggi di non poco conto a chi vi faccia ricorso. In particolare:

  • può essere stilato in tempi brevissimi, saltando una fase che può protrarsi a lungo come quella istruttoria, evidentemente non adatta a chi abbia problemi impellenti di liquidità da risolvere;
  • può rivelarsi fruttuoso per chi lo concede, facendogli spuntare un rendimento molto più interessante di quelli assicurati dai conti correnti bancari. E per chi lo riceve, con tassi di interesse molto più bassi di quelli esosi richiesti da banche e finanziarie;
  • può essere risolto con una semplice scrittura privata tale da tagliare non solo la parte burocratica, ma anche i cosiddetti costi accessori. Proprio loro vanno spesso a rendere salatissimo il conto finale, soprattutto quando la cifra in ballo non è elevatissima.

I problemi del prestito tra privati

Quando il prestito tra privati non prevede il coinvolgimento di una piattaforma online, si possono prospettare alcuni problemi di non poco conto. A partire da quelli relativi al piano di rientro concordato tra le parti.

Nel caso non si tratti di una donazione, il prestito può infatti essere fruttifero o infruttifero, ovvero prevedere o meno interessi da relazionare alla sua durata. I quali devono naturalmente essere inferiori a quelli del tasso di usura periodicamente indicato dalla Banca d’Italia.

Altro problema da tenere in conto è poi quello relativo all’entità del prestito. Nel caso in cui si tratti di una cifra inferiore a 3mila euro, si può infatti utilizzare il contante, senza andare ad infrangere l’attuale legislazione antiriciclaggio. Sopra tale soglia occorre invece provvedere ad utilizzare forme di pagamento tracciabili, quindi il bonifico, bancario o postale, e l’assegno.

Attenzione alla restituzione del prestito

Altro problema da affrontare preventivamente, prima di dare vita ad un prestito tra privati, è quello della restituzione. Va infatti sottolineato come l’utilizzo di una scrittura privata sia una formalità attraverso la quale viene delineato il piano di rientro e sono concordati i passi che lo compongono tra le parti interessate.

Non è però una reale garanzia che il debitore poi onori l’impegno assunto. Anche perché potrebbe trattarsi di un soggetto problematico dal punto di vista economico, ad esempio un lavoratore precario, oppure un cattivo pagatore impossibilitato a relazionarsi con il credito tradizionale.

Da quanto detto si può capire come la restituzione della cifra concessa deve essere pianificata al meglio. Una precauzione tale da fare chiarezza ed evitare che rapporti di lunga data possano guastarsi. Andando addirittura a sfociare in una vertenza di carattere giudiziario, evento non proprio improbabile.

L’unico modo realmente in grado di garantire il prestatore è l’utilizzazione della cambiale. Trattandosi di un titolo di pagamento esecutivo, si può stilare un contratto in cui si indichi un bene pignorabile nel caso in cui le cambiali non siano onorate alla scadenza prevista.

Ove invece si decida di non utilizzarle e il debitore si tiri indietro rispetto a quanto concordato nella scrittura privata, per il prestatore l’unica strada praticabile per rientrare in possesso dei soldi diventa la giustizia. Se, infatti, il debitore si rifiuti espressamente di ripianare il debito contratto, si può ricorrere ad una querela per appropriazione indebita.

Oppure ad una causa civile, la quale può però rivelarsi molto lunga e presentare un ulteriore problema. Nel caso in cui il debitore sia nullatenente è impossibile far rispettare una eventuale ordinanza positiva del giudice. Considerato che il prestito cade in prescrizione dopo un decennio, occorre peraltro rinnovarne gli obblighi. Spedendo una comunicazione all’interessato, sotto forma di Posta Elettronica Certificata (PEC) o di raccomandata. Nel caso di un decesso del debitore, infine, il debito andrà a ricadere sugli eredi.

Come si può capire si tratta di processi lunghi, complicati e da evitare in una soluzione che solitamente riguarda controparti legate da vincoli parentali o di amicizia. Proprio per questo il prestito tra privati deve essere studiato anche nei particolari, proprio al fine di scansarne le problematiche più acute.

Come deve essere formulata una scrittura privata nel prestito tra privati

Come abbiamo visto, quindi, la scrittura privata è assolutamente consigliabile quando si tratta di dare vita ad un trasferimento di soldi tra due privati e si intende sgombrare il campo da potenziali equivoci. Un iter che è il risultato del particolare rapporto che solitamente intercorre tra gli interessati, il quale dovrebbe esser preservato da nubi più o meno passeggere.

Secondo gli esperti, il mondo migliore per incardinare il tutto è la scrittura privata elaborata seguendo le regole indicate dall’articolo 1813 del codice civile. Stiamo in pratica parlando di quello che è conosciuto come contratto di mutuo tra privati ad utilizzo gratuito on line.

Il quale è del resto indicato dagli esperti del settore alla stregua di un atto privato all’avanguardia. Reso tale dalla capacità di rispondere alle sempre possibili novità di carattere economico-finanziarie che possono essere il risultato di modifiche legislative.

In particolare, dal lato del mutuante-finanziatore, è consigliabile l’inserimento di una autodichiarazione in base alla quale venga precisato che il finanziamento è occasionale e temporaneo e quindi non abituale, nel rispetto del decreto legislativo numero 385 risalente al 1993, nonché delle varie decisioni prese nel corso del tempo dalla Cassazione.

Per quanto riguarda invece il mutuatario-debitore, è consigliabile un’autodichiarazione nella quale sia precisato che il denaro ricevuto è a titolo di prestito e non tale da poter essere considerato reddito. In tal modo il debitore sarà tutelato dai potenziali esiti negativi del redditometro, ovvero dalla possibilità che l’Agenzia delle Entrate possa scambiare, in futuro, il prestito con reddito non dichiarato.

Non farlo può in effetti rivelarsi un vero e proprio boomerang, fornendo alle autorità fiscali il destro per avanzare pretese del tutto infondate.

Le condizioni essenziali e le clausole opzionali

Venendo alle condizioni essenziali, l’intestazione del contratto deve recare la formula “ex art 1813 e ss. c.c.”, una necessità derivante dal fatto che il mutuo, a prescindere dal nome che si decide di dare all’atto (prestito, finanziamento o scrittura privata), rappresenta in effetti l’unica forma contrattuale prevista per i privati

Per quanto riguarda le clausole opzionali, sono proprio gli addetti ai lavori a concordare sul fatto che all’interno dello scritto dovrebbero essere riportate le modalità del rimborso, ovvero il piano di rientro della cifra concordata.

Se è vero che non si tratta di atti fondamentali, poiché comunque in loro mancanza fa fede quanto indicato dall’articolo 1813 e seguenti del codice civile, è sempre meglio non ometterle.

Indicando in particolare:

  • se il rimborso dovrà avere luogo in unica soluzione;
  • il termine entro il quale deve avvenire;
  • in caso di rate indicare la scadenza delle stesse;
  • il piano di ammortamento;
  • se il prestito è fruttifero o infruttifero, ovvero con o senza interessi;
  • il tasso di interesse concordato nel primo caso.

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