Prestito antiusura privati

Indice dei contenuti

I prestiti tra privati sono uno strumento non proprio nuovo. Da decenni, ormai, rappresentano una notevole alternativa per chi è alla ricerca di liquidità aggiuntiva, ma non è in grado di ottenerla da un settore creditizio sempre più chiuso a testuggine. E contrario a dare ascolto a chi non è considerato più che affidabile.

Chi si è recato in una finanziaria disposta lungo il territorio italiano, conosce ormai alla perfezione gli ostacoli che queste aziende sono solite frapporre ai potenziali utenti. Rappresentati da requisiti che possono essere ormai considerati non aderenti ad una realtà sempre più problematica.

Rappresentata a sua volta da un semplice numero: dieci milioni. Ovvero quello dei nostri connazionali i quali possono relazionarsi con il sistema creditizio con fondate speranze di veder soddisfatte le proprie richieste. Si tratta quindi di una minoranza, nella quale sono presenti peraltro molti di coloro che non hanno alcun bisogno di chiedere un prestito.

Nei rimanenti cinquanta e passa milioni di italiani sono invece presenti coloro che non possiedono capacità reddituale, in quanto non hanno una busta paga o ne hanno una troppo leggera, o merito creditizio, ovvero uno storico invitto nel rapporto con banche o finanziarie.

Proprio in questa ampia platea nel corso degli ultimi anni è aumentato l’interesse per il prestito tra privati. Il quale può essere concesso da un parente o un conoscente. Una tipologia di finanziamento che è stato istituzionalizzato con il cosiddetto social lending, ovvero i prestiti peer to peer che vedono una piattaforma online fungere da intermediario. Andiamo a vedere di cosa si tratti e, soprattutto, se sia una soluzione priva di rischi.

Il prestito tra privati: cosa dice la legge?

Alcune recenti circolari della Banca d’Italia e dell’Agenzia delle Entrate, in cui si prefigura l’ipotesi che il prestito tra privati possa favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, ha spinto molti a pensare erroneamente che questo genere di prestito sia illegale. In effetti è vero il contrario: si tratta di una formula assolutamente legale.

Come tale, però, deve anche obbedire alle prescrizioni normative. E, ove fatto seguendo le regole, diventa una via alternativa per andare incontro alle esigenze di persone in difficoltà economica, le quali non troverebbero ascolto presso i canali creditizi ufficiali.

Si pensi ad esempio ai protestati e a tutti coloro i quali per un qualche motivo si trovano ancora impigliati in un elenco di cattivi pagatori, lavorino in nero o abbiano contratti atipici. Un novero di persone le quali possono trovare una vera e propria valvola di sfogo nei prestiti tra privati. Soprattutto se si ha l’accortezza di mettere in campo alcuni accorgimenti tesi a rendere facilmente interpretabile l’accordo intercorso tra le parti.

Prestito tra privati con scrittura privata

La prima cosa da tenere presente, se si vuole ricorrere al prestito tra privati, è la necessità di dare una forma ufficiale all’accordo intercorso tra le controparti. La cosa migliore da fare, in tal senso è ricorrere ad una scrittura privata, la quale permette in effetti di mettersi al riparo da eventuali interventi dell’Agenzia delle Entrate, fungendo da prova dell’avvenuto accordo.

Al suo interno, occorre specificare:

  1. i dati anagrafici delle parti contraenti;
  2. la somma che è oggetto della transazione;
  3. la data in cui è stato stipulato il contratto;
  4. la durata del prestito e le modalità di esecuzione del piano di rientro.

Va poi sottolineata l’importanza della dicitura “contratto di mutuo redatto secondo le norme di cui all’art. 1813 cc e seguenti”, che deve essere riportata nell’atto. Avendo cura di specificare le eventuali garanzie scelte dalle parti (garante o ipoteca) e l’eventuale finalità del prestito.

La scrittura privata è oggetto anche del prestito epistolare, il particolare finanziamento che avviene tramite l’utilizzo di corrispondenza. In questo caso  il contratto viene redatto in forma scritta da una delle parti e inviato per posta alla controparte. Cui spetta il compito di apporre la propria firma e rispedirlo al mittente.

La differenza tra queste due formule consiste nel fatto che il prestito epistolare non obbliga alla registrazione. Apportando alla transazione un ulteriore vantaggio: non sussistono infatti imposte da versare al fisco. Un fattore di cui andrebbe sicuramente tenuto conto.

Il prestito tra privati con cambiali

Va anche ricordata un’altra forma di prestito tra privati, ovvero quello che prevede la presenza delle cambiali. Cui spetta il compito di assicurare il rientro dei soldi prestati. Trattandosi di titoli di credito, gravati da un costo per l’imposta di bollo pari al 12 per mille dell’importo della cambiale, esse permettono al creditore di richiedere l’esecuzione forzata del titolo nella eventualità che alla scadenza prefissata il debitore non abbia ottemperato al piano di rimborso stilato in precedenza.

A questo punto per rientrare dei soldi concessi, questi può fare ricorso alla giustizia teso ad ottenere un decreto ingiuntivo finalizzato al recupero del credito. Se il debitore può a sua volta fare opposizione all’ingiunzione, deve però motivare il suo ricorso in maniera fondata. Trascorsi 40 giorni dalla ricezione dell’ingiunzione, se il debitore non ha fatto opposizione o rimborsato il prestito, il creditore può senz’altro dare vita all’esecuzione forzata.

Occorre fare attenzione al tasso antiusura

Si tratti di prestiti con scrittura privata o con cambiali, il contratto stipulato dalle parti deve comunque specificare la natura del prestito. Ovvero se si tratta di un prestito infruttifero (ovvero senza interessi), o fruttifero. Si tratta di una specificazione molto importante. Nel secondo caso la scrittura deve indicare con assoluta chiarezza il tasso richiesto. Avendo inoltre l’accortezza di tenere il suo livello sotto il tasso di usura indicato dalla Banca d’Italia.

Per capire meglio di cosa si stia parlando, occorre ricordare che quando gli interessi sono troppo elevati, i prestiti vanno a sconfinare nella vera e propria usura. In particolare, si intendono usurari gli interessi che vanno a superare il limite stabilito dalla legge, indipendentemente dal momento e dalle modalità con cui essi sono convenuti tra le parti.

La Banca d’Italia stabilisce ogni tre mese, ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 108 del 1996, i tassi medi e i tassi d’interesse usurari. In particolare l’art. 2, comma 1, L. 108/96 recita testualmente: “Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.”

Ogni volta che i tassi in questione vengono ad essere valicati, subentra l’usura. La quale viene sanzionata in quanto va a determinare un evidente squilibrio tra la prestazione del creditore e l’obbligo del debitore.

Cosa si intende per usura

Per usura si intende in pratica l’attività di chi presta denaro a un interesse eccessivo, ovvero superiore al limite stabilito per legge. L’usuraio, in particolare, è colui che, approfittando dello stato di bisogno di una persona, richiede a fronte di un prestito in denaro degli interessi chiaramente sproporzionati. Siamo quindi nel campo dei delitti contro il patrimonio mediante frode. Chi lo commette può essere sanzionato con un periodo di reclusione, una multa e la confisca dei beni frutto del reato.

Per quanto concerne le sanzioni, possono consistere:

  • in una sanzione amministrativa che può oscillare da un minimo di 5mila ad un massimo di 30mila euro;
  • in una pena detentiva da due a dieci anni di reclusione;
  • nella confisca dei beni che rappresentano il profitto collezionato nel corso del reato.

Le pene che abbiamo ricordato, sono peraltro inasprite in una misura che può andare da un terzo alla metà, nei seguenti casi:

  • ove il colpevole abbia portato avanti la sua condotta criminosa nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
  • nel caso in cui abbia richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
  • se il reato è stato commesso ai danni di una controparte in stato di bisogno o verso chi svolge una attività di carattere imprenditoriale, professionale o artigianale;
  • nell’eventualità in cui il reato sia stato perpetrato da una persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.

Proprio quanto abbiamo ricordato in tema di sanzioni contro l’usura, dovrebbe far capire come sia assolutamente necessario non solo essere chiari nella specificazione del tasso di interesse, anche nel prestito tra privati, ma anche fare attenzione a non stabilire un tasso che vada a valicare quello antiusura. Prima di redigere la scrittura privata, quindi, si consiglia di visionare i documenti della Banca d’Italia in cui è riportato il tasso vigente al momento della sua stipula.

ANNUNCIO PUBBLICITARIO: Offerta non relativa alle eventuali finanziarie e/o banche citate nell'articolo ma trattasi di affiliazione pubblicitaria